Non tutti hanno la possibilità di pagare in seduta stante una cartella esattoriale ricevuta, per tale motivo sarebbe opportuno conoscere l’iter da seguire per rateizzarla: quali sono i passaggi da fare.
Ricevere una cartella esattoriale, soprattutto con i tempi che corrono e le difficoltà economiche in cui riversano migliaia di famiglie italiane, non è mai una buona notizia. Soprattutto se già ci sono non pochi problemi ad arrivare a fine mese e a far fronte a tutte le spese, aggiungere un altro importo da pagare non è mai una cosa da niente.
Per limitare i danni e permettere ai contribuente di azzerare tutti i loro debiti, così, l’Agenzia delle entrate ha offerto la possibilità di rateizzare ciascuna cifra. In poche parole, facendone richiesta e giustificando il motivo del mancato pagamento totale della cartella, si ha la possibilità di suddividerla in rate.
Un’opportunità non da poco, soprattutto chi arriva a fine mese all’acqua alla gola ma non ha intenzione di avere debiti con lo Stato, che è stata più volte colta al volo da chi ne aveva veramente la necessità. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è possibile rateizzare l’importo dato dalla cartella esattoriale? A quanto pare, sembra che ci siano delle novità sostanziali da conoscere.
Com’è possibile rateizzare l’importo di una cartella esattoriale e quante sono le rate da rispettare
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, offre la possibilità ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alla situazione economico-finanziaria dichiarata o documentata, di poter rateizzare la propria cartella esattoriale. E, quindi, di non pagare l’intera cifra del debito in un’unica soluzione.
Con il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, però, sono state presentate delle sostanziali modifiche in materia di rateizzazione. In particolare, sembrerebbe che siano cambiate le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili.

- Per gli anni 2025 e 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili. La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, riferisce che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026. Da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028. Ed, infine, da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione, infine, sono di importo superiore a 120 mila euro, si può arrivare fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Infine, è bene sottolineare che queste importanti modifiche valgono soltanto per le richieste di rateizzazione arrivate a partire dal 1 gennaio 2025. Per tutte quelle antecedenti, invece, non verrà applicata alcun tipo di novità, ma varrà sempre lo stesso modus operandi.